SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------
11ª Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
*319a e *320a seduta: mercoledì 11 maggio 2022, ore 8,45 e 13,30
*321a seduta: giovedì 12 maggio 2022, ore 8,45
ORDINE DEL GIORNO
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ALFIERI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Premesso che:
l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che, qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo";
tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (85.139 persone), la maggior parte dei quali risiede nelle province di Varese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire dell'assegno;
gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le casse di compensazione svizzere, potranno erogare la prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'INPS, di un apposito modulo, denominato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);
affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'assegno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le casse di compensazione svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richiedono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo citato;
a quanto si apprende, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta dell'INPS nella compilazione dei formulari (che sono mandati per posta cartacea poiché la piattaforma digitale non è stata ancora implementata), provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi, se non anni;
con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e il conseguente aumento del numero di beneficiari del suddetto assegno, si prevede che la procedura di trasmissione dei moduli interesserà un numero molto più elevato di persone rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, considerato il previsto aumento del numero di beneficiari dell'assegno unico, dotare le sedi INPS ubicate in Lombardia e Piemonte, dove risiede la maggior parte dei frontalieri, di ogni strumento utile al fine di ridurre i tempi di trasmissione dei moduli E-411 alle casse svizzere, istituendo specifici protocolli condivisi;
se non ritenga utile valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente, di prevedere un meccanismo di autocertificazione degli importi da parte degli aventi diritto, sulla base di una dichiarazione formale da parte dell'INPS, da trasmettere alle casse svizzere in modo che queste ultime possano anticipare l'erogazione dell'assegno.
(3-03044)
TURCO, PELLEGRINI Marco, FENU, RICCIARDI, DI PIAZZA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della transizione ecologica e dello sviluppo economico
Premesso che:
l'ex Cementir, cementeria di Taranto, insediatasi negli anni '60 su una superficie di 300.000 metri quadri, in seguito divenuta Cemitaly (Italcementi), a causa della grave crisi di mercato e di prodotto e della difficoltà di reperire la materia prima a costi sostenibili, ha manifestato da tempo l'intenzione di cessare l'attività, di abbandonare il sito e di licenziare definitivamente i 51 lavoratori ancora in carico;
la stessa Cemitaly ha sostenuto che non sono possibili soluzioni alternative ai licenziamenti e non risulta percorribile la possibilità di convertire il sito ad altre produzioni di cemento in ragione sia dell'articolazione più generale del gruppo, che della situazione in cui attualmente versa il mercato del cemento;
considerato che:
a partire dal 2014 e sino al 2021 prima Cementir e poi Italcementi hanno attinto a varie forme di cassa integrazione per traghettare l'azienda e i suoi lavoratori, in un particolare periodo di crisi, a fronte della presentazione di un piano industriale, redatto dalle stesse aziende, mai reso noto e mai attivato nonostante fosse vincolante per l'accesso agli ammortizzatori sociali;
a seguito di tale situazione il futuro di 51 lavoratori del sito Cemitaly di Taranto è a forte rischio poiché dal 15 settembre 2022, giorno in cui scadrà la cassa integrazione straordinaria (attivata nel settembre 2021), si ritroveranno senza lavoro e senza reddito dopo l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, legittimata e sottoscritta lo scorso luglio 2021 dall'azienda, da Confindustria Taranto, dai sindacati di categoria e dalla Regione Puglia, essendo stato annunciato nel giugno 2021 di aver messo sul mercato lo storico cementificio;
il sito industriale risulta attualmente impattante dal punto di vista ambientale tanto da essere denominato "la piccola Ilva", e, una volta cessata definitivamente l'attività, per obbligo di legge, dovranno essere effettuati gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del complesso industriale,
si chiede di sapere:
se siano stati vagliati progetti di riqualificazione e reimpiego del personale in essere, in particolare nelle bonifiche dell'area industriale o nella riconversione dell'attuale Cemitaly in caso di acquisizione del sito industriale da parte di altre imprese;
se sia prevista la proroga degli ammortizzatori sociali per i 51 lavoratori;
se siano state considerate e pianificate attività di bonifica del sito;
se siano state valutate clausole sociali sul reimpiego dei lavoratori nelle attività a sostegno della messa in sicurezza e di bonifica del sito industriale una volta che saranno avviate le citate attività.
(3-03278)